Conversione in Legge del D.L. 146/2021 “fisco lavoro” – Legge n. 215 del 17 Dicembre 2021
Siamo a comunicarVi che con la conversione in legge del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro), sono state introdotte importanti novità anche in materia di sicurezza sul lavoro.
Osserviamo con rammarico che quest’ultimo intervento del legislatore sia stato realizzato totalmente sull’onda emotiva degli ultimi tragici infortuni sul lavoro, senza alcuna preventiva consultazione con le parti Sociali, né sentendo il parere della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del Testo Unico salute e Sicurezza, inoltre al di là della mancata consultazione dei soggetti interessati, si evidenzia come l’approccio del legislatore alla fase di conversione del decreto “fisco lavoro”, sia stato sensibilmente “sbilanciato” sulla componente repressiva e non già improntato sulla prevenzione e sulla incentivazione dei comportamenti corretti dal punto di vista della sicurezza.
Le modifiche al Decreto 81 previste nel Decreto Fiscale sono relative a :
- Obbligo formativo per i datori di lavoro e variazione nella nuova figura del preposto.
- Novità in materia di formazione e addestramento
- Sospensione attività e obbligo di comunicazione per il lavoro occasionale autonomo
Le più importanti novità, riguardanti le modifiche al D.Lgs. 81/08, possono così essere riassunte:
- l’Art. 18 viene integrato con un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro e precisamente di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.
- l’Art 26, relativo ai contratti di appalto, verrà integrato con l’obbligo in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il nominativo del proprio personale che svolge la funzione di preposto;
- l’Art. 37, relativo alla formazione, verrà integrato con uno specifico comma ove viene introdotto l’obbligo in capo ai datori di lavoro di frequentare uno specifico corso di formazione: durata, contenuti e modalità verranno definiti entro il 30 Giugno 2022. I corsi di aggiornamento per preposti dovranno essere svolti interamente in modalità presenza e dovranno essere ripetuti, con cadenza almeno biennale.
- Definito che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
- sospensione più facile dell’attività d’impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale (vedere tabella alla pagina successiva)
- riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale. Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
- L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti (alle 12.00 del giorno successivo). La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto.
ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)
Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14. Le somme indicate al lato sono aggiuntive rispetto alla sanzione emessa per la violazione dello specifico articolo.
Per maggiori informazione potete contattare il nostro – Ufficio Ambiente e Sicurezza.
Tel. 0744/613311 e.mail: sicurezzaeambiente@confartigianatoterni.it (referenti: Alessio Flamini, Francesca Capoccia e Fabio Moscioni)