Le imprese che applicano i CCNL dell’Artigianato ai propri dipendenti devono provvedere all’adempimento delle obbligazioni derivanti della SAN.ARTI e dall’istituzione degli Enti Bilaterali come istituti contrattuali con la corresponsione di quanto di seguito riportato: SAN.ARTI. – Fondo assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato In attuazione dell’accordo interconfederale del 21/09/2010 e dei CCNL dell’artigianato, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Confederazioni artigiane hanno costituito”SAN.ARTI”, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore. Al Fondo aderiscono le imprese ed i datori di lavoro che applicano i seguenti CCNL dell’Artigianato: – Area Acconciatura Estetica e Centri Benessere – Area Alimentari e Panificazione – Area Chimica-Ceramica – Area Chimica-Ceramica piccola industria fino a 49 dip. – Area Comunicazione – Area Legno – Lapidei – Area Meccanica, Installazione d’impianti, Orafi – Area Pulizie – Area Tac-Pmi – Area Tessile e Moda – Area Logistica , Trasporto Merci e Spedizioni. a fronte di un versamento mensile (a mezzo modello F24) di € 10,42 per ciascun dipendente (anche part-time) per 12 mensilità, interamente a carico dell’azienda. L’obbligo della contribuzione decorre dalmese di Febbraio 2013.Il versamento dovrà quindi essere effettuato, tramite F24, codice ART1,entro il giorno 16 di ogni mese. L’obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l’assunzione del lavoratore avviene il primo giorno del mese, se invece l’assunzione avviene nel corso del mese l’obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo. Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l’obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese. La mancata contribuzione al Fondo SAN.ARTI., determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce”Elemento Aggiuntivo della Retribuzione”, pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità, cosi come previsto dagli articoli”Diritto alle prestazioni della bilateralità” ed”Assistenza Sanitaria Integrativa” dei CCNL di cui all’art.7 del regolamento del Fondo. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono inoltre un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e pertanto l’azienda che ometta il versamento della contribuzione al Fondo è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie. La contribuzione è prevista per tutti i lavoratori a tempo indeterminato compresi gli apprendisti e per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata pari o superiore a 12 mesi, anche”a chiamata”. EBRAU – Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro L’E.B.R.A.U. è un ente costituito in applicazione degli accordi interconfederali tra le Associazioni imprenditoriali CONFARTIGIANATO – C.N.A. – C.A.S.A. – C.L.A.A.I. e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. L’E.B.R.A.U. organizza e gestisce appositi Fondi, alimentati dalle quote annuali versate dagli aderenti, che costituiscono gli strumenti economici e finanziari per offrire prestazioni alle imprese artigiane aderenti ed ai loro dipendenti. A partire dal 1° luglio 2010, la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria. Tali prestazioni rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti Bilaterali Nel 2016, i Consigli Direttivi di EBNA e di FSBA hanno deliberato in merito alla nuova contribuzione a cui devono attenersi le imprese ed i lavoratori al fine di ottenere le prestazioni previste dal Decreto Legislativo 148/2015. Il versamento dei suddetti contributi ad EBRAU e SANARTI viene richiesto nel corso delle verifiche effettuate dell’Ispettorato del Lavoro.
San.arti/ebrau
- Articolo pubblicato:2 Gennaio 2019
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