La nuova ordinanza vige da domani 24/10/2020 e fino al 14/11/2020. Pone il divieto di apertura delle seguenti attività con sede nella regione umbria nelle giornate di domenica, quindi solo in tre giornate: 25/10/2020 – 01/11/2020 – 08/11/2020 esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare osservano la chiusura domenicale obbligatoria le attività commerciali di vicinato (negozi) le medie e le grandi strutture di vendita. Possono restare aperte le farmacie, le edicole, le tabaccherie e le rivendite di generi di monopolio. Si ricorda che le attività quali pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio, pasta all’uovo nella stragrande maggioranza dei casi sono esercitate in forma artigianale e quindi possono restare aperte (non sono comprese nel divieto). Eccezione per il commercio di fiori per il primo novembre nella giornata del 01/11/2020 è consentita l’attività di commercio al dettaglio di fiori e piante (codiceatecog47.76.10) esercitato in sede fissa o su aree pubbliche. Centri commerciali, outlet,”mall” e simili osservano la chiusura domenicale obbligatoria i centri commerciali, outlet,”mall” o attività comunque denominate; pubblici esercizi inseriti nei centri commerciali osservano la chiusura domenicale obbligatoria i pubblici esercizi (bar e ristoranti) inseriti nei centri commerciali anche se dotati di accesso autonomo al pubblico. Pertanto non c’è obbligo di chiusura domenicale per i bar e ristoranti non inseriti nei centri commerciali che sono la stragrande maggioranza. Si specifica che la presente ordinanza non abroga quella precedente del 19/10/2020 pertanto resta in vigore tutti i giorni inclusa la domenica il divieto di vendita per asporto di alcolici dalle 18.00 alle 06.00 a carico delle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi). Attività commerciale su aree pubbliche non possono esercitare l’attività i venditori su area pubblica (ambulanti). Testo dell’ordinanza
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