Lavoro autonomo occasionale: cosa cambia?
È recentissima l’introduzione di nuovi obblighi per il lavoro autonomo occasionale.
Il Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2022 (D.L. n. 146/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 215 del 17 dicembre 2021.), ha introdotto una serie di obblighi di comunicazione. In particolare, la normativa ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Come era in passato:
Il lavoro autonomo occasionale è quell’attività lavorativa disciplinata dall’art. 2222 c.c., che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Gli obblighi erano il versamento della ritenuta d’acconto nella misura del 20% calcolata sull’importo della prestazione e la predisposizione della Certificazione Unica da consegnare al lavoratore autonomo occasionale.
In più, era abitudine non sforare in capo al singolo prestatore la somma di euro 5.000,00 lordi per non incorrere nell’obbligo del versamento dei contributi alla gestione separata.
Attenzione ai nuovi obblighi:
Rimane tale la definizione del lavoro autonomo occasionale e gli obblighi pregressi. Tuttavia, in seguito alla pubblicazione in GU del Decreto Fiscale Lavoro all’art.13 lett.d), che modifica l’art.14 del T.U. 81/2008, viene introdotta una comunicazione preventiva OBBLIGATORIA all’ispettorato del Lavoro territorialmente competente tramite SMS o posta elettronica per le attività di lavoratori autonomi occasionali (contratto d’opera ex art. 2222 codice civile, quello che prevede compenso con ritenuta d’acconto al 20% non soggetto a contributi se di importo annuale in capo allo stesso soggetto non superiore a € 5.000).
Di che comunicazione si tratta:
Al momento non è previsto uno specifico modello di comunicazione. Si presume verrà introdotto un modulo simile a quello utilizzato per il lavoro intermittente (a chiamata). A tal fine si allega un modello che, in questa fase “di attesa”, può essere utilizzato per la comunicazione.
Al fine di evitare sanzioni (da euro 500 ad euro 2.500) consigliamo di inviare tramite PEC una comunicazione all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) competente il giorno prima dell’inizio della prestazione, indicando i dati del lavoratore autonomo e la data di inizio del contratto.
Sospensione attività imprenditoriale
Vale la pena ricordare che il nuovo testo dell’articolo 14 del TUSL prevede che la sospensione dell’attività imprenditoriale deve essere adottata, oltre nel caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche nei casi in cui venga accertata – nell’unità produttiva ispezionata di
- impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni normative richieste.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare il referente Gian Marco Scopertini