NOVITÀ PER IMPRESE E LAVORATORI:
GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
E’ stato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di martedì 21 settembre , il provvedimento che impone il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass, per accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici che privati. La versione ufficiale del decreto, prevede che i lavoratori sprovvisti di certificazione verde siano considerati assenti ingiustificati. Di seguito le principali novità:
Amministrazioni ed enti pubblici e imprese private:
Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (data in cui terminerà lo stato di emergenza.) per entrare nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, il personale dipendente dovrà essere in possesso ed esibire il green pass. Come per l’obbligo previsto per il personale di Scuole e Università, anche questo provvedimento prevede delle eccezioni all’obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Chi deve effettuare i controlli:
Sia per il lavoro pubblico che per quello privato il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto spetta ai datori di lavoro. Entro il 15 ottobre essi devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi.
Sanzioni:
Chi risulti privo di green pass è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, tuttavia, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. È poi prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di green pass.
Queste sanzioni spettano al Prefetto provinciale dopo la segnalazione dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni (datori di lavoro e loro delegati). Per i datori di lavoro che risultino inadempienti è prevista invece una sanzione da 400 a 1.000 euro, a cui potrebbe aggiungersi, in caso di omesso controllo, un’ulteriore sanzione dovuta dall’accesso di lavoratori privi di green pass.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti:
Per queste imprese il decreto prevede una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può infatti sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.