LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2024

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Legge n. 213/2023

È stata pubblicata nella  G.U. 30.12.2023, n. 303, la Legge n. 213/2023, Finanziaria  2024, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2024.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, composto da 561 commi.

WELFARE AZIENDALE – commi 16 e 17

È confermato che per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d’imposta, non concorrono   a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

  • il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle

utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).

NBPer l’operatività dell’aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ – comma 18

È confermata per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/ redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017). Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

ABOLIZIONEALIQUOTAIVARIDOTTA5% PER ALCUNI BENI – comma 45

Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, è confermata la soppressione del:

  • n. 1-quinquies) relativo a “prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali”.
NBI citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 con il nuovo n. 114- bis) e sono pertanto soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;
  • n. 1-sexies) relativo a:
  • “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
  • pannolini per bambini;
  • seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.
 Con riferimento ai predetti prodotti: aliquota IVA ridotta del 10%: pannolini per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l’aliquota IVA ordinaria del 22%.  

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 52 e 53

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 88

È confermato l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere dall’1.3.2024.

COMPENSAZIONE MOD. F24

CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL – commi 94, lett. a), 96 e 97

È confermato, per effetto dell’integrazione dell’art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, che dall’1.7.2024 anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Inoltre, con l’introduzione all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97:

  • del nuovo comma 1-bis, è stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.
SOGGETTODECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
      Datore di lavoro non agricoloDal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovverodalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricolaDalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPSDal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;

  • del nuovo comma 1-ter, è stabilito che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell’Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000 – commi 94, lett. b) e 96

Con l’introduzione del nuovo comma 49-quinquies all’art. 37, DL n. 223/2006, dall’1.7.2024 è confermata l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 per i quali:

  • i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

  • non siano in essere provvedimenti di sospensione.
NBL’impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

CESSAZIONE PARTITA IVA – comma 99

Con l’introduzione del nuovo comma 15-bis.3 all’art. 35, DPR n. 633/72 è confermata l’estensione dell’operatività del comma 15-bis.2 anche in caso di notifica da parte dell’Ufficio di un Provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al

periodo di attività, di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1 (in mancanza di effettivo esercizio dell’attività e inadempimento degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio) nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno comunicato la cessazione dell’attività.

Anche in tal caso, pertanto, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.

NBResta ferma l’applicazione della sanzione pari a € 3.000 ex art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/97.

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI – commi da 101 a 111

È confermato l’obbligo per le imprese, con sede legale in Italia / sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

NBDel mancato rispetto del predetto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Il predetto obbligo non interessa le imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

ISCRO A REGIME DAL 2024 – commi da 142 a 155

È confermato il riconoscimento a regime dal 2024 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR. In particolare i predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme

previdenziali obbligatorie;

  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023.
NBI predetti requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per usufruire dell’indennità in esame il lavoratore deve presentare all’INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un’apposita domanda. L’indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.

Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell’indennità in esame è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l’aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER – comma 256

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. “Sabatini-ter”.

ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI C/TERZI ALLE SPESE LUGLIO 2022 – commi 296 e 297

In sede di approvazione è stata prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del contributo di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti- ter” (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese:

  • esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;
  • iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95.

Considerata l’espressa non applicazione del comma 1-bis del citato art. 14 ne consegue che il bonus in esame:

  • è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 ed operano i seguenti limiti:
    • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.