L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato, sul proprio portale, la relazione annuale sull’attività ispettiva relativa al 2021 in cui vengono delineate le attività ispettive che verranno poste in essere negli ultimi mesi del 2022 e successivamente.
INL: VIGILANZA LAVORISTICA MA ORA TANTA SICUREZZA. E OCCHIO AI 4 PUNTI…
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).
Non sfugge che nel quadro di una normativa che ha grandemente rafforzato il sistema sanzionatorio occorre porre grande attenzione in primis su questi adempimenti, poiché essi vengono verificati dal personale ispettivo non tecnico dell’Ispettorato del lavoro che già sta effettuando controlli (peraltro essenzialmente documentali) a tal fine, ed il cui numero sarà certamente incrementato alla luce delle nuove assunzioni.
Caporalato e task force
La relazione accenna poi al potenziamento delle sinergie tra INL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza ed ASL ai fini della lotta al caporalato con ispezioni congiunte e appositi gruppi di lavoro dedicati.A tal fine è il caso di ricordare l’incessante opera della giurisprudenza per definire esattamente i parametri attraverso cui si valuta il reato di cui all’art. 603-bis c.p..Valga per tutte la nota sentenza della Cassazione del 24 giugno 2022 n. 24388 in cui la Suprema Corte afferma che viene integrato il reato di sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis c.p., nell’ipotesi in cui i dipendenti formalmente assunti con contratto part-time (e come tali retribuiti) vengano costretti a lavorare a tempo pieno.Va ricordato che è sotto osservazione il settore della logistica e del trasporto merci nel quale opera periodicamente una specifica task force costituita per contrastare il dumping sociale, lo sfruttamento del lavoro e i comportamenti illegali.
ISPEZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
I dati riferiti alla vigilanza INPS e INAIL sono decisamente rilevanti.Per quanto riguarda l’INPS, vi è un recupero di omessa contribuzione pari a quasi 1 miliardo di euro (!!!) ovvero esattamente 914.721.090 euro.Per quanto riguarda l’INAIL impressionante è il tasso di irregolarità delle ispezioni pari al 93% (il dato delle ispezioni lavoristiche INL è pari al 62%).È evidente che in particolare l’INPS proseguirà nelle ispezioni finalizzate alla verifica del corretto impiego delle risorse pubbliche stanziate a supporto delle aziende in crisi e dei lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti negativi della pandemia.Particolare attenzione avranno le ispezioni mirate all’illegittima fruizione delle prestazioni previdenziali derivante dall’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi, come già si legge nella Programmazione ispettiva 2022: “essendo tali condotte illecite finalizzate al conseguimento di indebiti benefici economici a carico dell’INPS (quali l’indennità di disoccupazione, di malattia e di maternità), una volta accertata la natura fittizia del rapporto di lavoro, l’Istituto provvederà al disconoscimento delle stesse prestazioni lavorative ai fini della tutela previdenziale.” Quanto all’INAIL, le verifiche riguarderanno come sempre innanzitutto il rischio assicurato (cfr. “Le ispezioni INAIL 2022… e anche oltre” in Mondo Paghe n. 9 – Settembre 2022).Al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonchè di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonchè in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS) . Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.Nel portale confluiscono i verbali ispettivi nonchè ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.Si tratta di una novità di enorme rilievo per le aziende poiché ad oggi vero è che il verbale di un ente consente anche all’altro di richiedere eventuali importi dovuti (D.Lgs n. 124/2004 art. 10, comma 5) ma l’invio, ad esempio, dall’INPS all’INAIL o dall’Ispettorato del lavoro agli enti previdenziali è tuttora un passaggio successivo alla verbalizzazione, talora anche non vicinissimo nel tempo.
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Gian Marco Scopertini
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