In merito alla partecipazione ai Tax Credit Riqualificazione si comunica che, a seguito del trasferimento di competenze dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, si è resa necessaria la riprogettazione della procedura di inoltro delle istanze. La compilazione dell’istanza per la presentazione della domanda si potrà effettuare esclusivamente dalle ore 10:00 del 21 febbraio alle ore 16:00 del 21 marzo 2019, mentre le domande per il Click day, sipotranno inviare esclusivamente dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore 16:00 del 4 aprile 2019. A breve sarà online sulla home page del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo il nuovo Portale dei procedimenti dove si potranno presentare l’istanza insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute. Le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta a favore di strutture alberghiere ed agrituristiche sono contenute nel decreto interministeriale 20 dicembre 2017. Si riepilogano di seguito gli elementi essenziali. TIPOLOGIA DI STRUTTURE AMMESSE Ambito di applicazione del decreto sono le strutture esistenti dal 1° gennaio del 2012 definite come “strutture alberghiere”, quali “strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici”. La struttura deve essere composta da non meno di sette camere per il pernottamento e tra le strutture alberghiere vengono annoverati “gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere gli alberghi diffusi e quelle individuate come tali dalle normative regionali”. Si intendono come strutture ricettive ammesse al credito d’imposta anche quelle che svolgono attività agrituristica. MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% per le spese sostenute. SOGLIE MASSIME DI SPESA ELEGGIBILE L’agevolazione viene concessa a ciascuna impresa fino all’importo massimo di 200mila euro nel biennio di riferimento. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale (fa eccezione al divieto di cumulo la maggiorazione del 30% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, cd. super ammortamento). TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI Sono ammessi al beneficio gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica. Il decreto annovera tra gli interventi ammessi al contributo anche quelli relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica e per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Si prevede anche la concessione del credito d’imposta per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del decreto. Si ricorda che il credito di imposta in argomento è riconosciuto alle strutture ricettive per gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2018. ACCERTAMENTO DELL’EFFETTIVITA’ DELLE SPESE SOSTENUTE L’effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare da un’attestazione rilasciata appositamente dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o da un responsabile del centro di assistenza fiscale. TIPO DI SELEZIONE Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
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