Proroga per imprese e professionisti delle scadenze fiscali del 30 novembre. rinvio al a euro. sempre con riferimento alle rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 viene aumentato da 5 a a 800 euro per precari, autonomi e sportivi in particolare, è riconosciuta un’indennità di euro in favore: – dei soggetti beneficiari dell’indennità di euro di cui all’articolo 15, comma 1, del primo decreto ristori (d.l. n. 137/2020); – dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°; gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di naspi; – dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°; gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di naspi; – dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°; gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; – dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1°; gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; – lavoratori autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°; gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 30 novembre 2020. gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
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