La Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la conversione in legge del Decreto Legge n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro.
Il provvedimento è stato oggetto di alcune modifiche nel corso dell’esame al Senato, e confermate alla Camera, con particolare riferimento al contratto a termine, la cui disciplina, nel confermare il superamento delle causali introdotte dal Decreto Dignità che saranno sostituite dalle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, risulta improntata ad una maggiore flessibilità nella gestione dei rinnovi.
In particolare, in virtù delle modifiche introdotte, la disciplina dei rinnovi viene equiparata a quella delle proroghe escludendo anche per i rinnovi l’obbligo di indicare le causali qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi.
Di conseguenza, nell’ambito dei primi dodici mesi di durata il contratto potrà essere prorogato o rinnovato liberamente e l’indicazione della causale sarà necessaria solo al superamento dei dodici mesi di durata complessiva.
A tal fine, è stato anche specificato che, sia per le proroghe che i per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi deve tenersi conto solo dei contratti stipulati dopo il 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. Lavoro), rimanendo quindi esclusi i rapporti stipulati in precedenza.
Nel corso dell’esame parlamentare hanno trovato conferma anche le semplificazioni relative al Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) e consistenti nella possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro (periodo di prova, durata ferie/congedi, preavviso, retribuzione, orario normale di lavoro).
Si segnala, tuttavia, che, con una modifica approvata dal Senato, è stato precisato che tale semplificazione non opera nel caso in cui il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato (articolo 1, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 152/1997).
In tal caso, il datore di lavoro dovrà quindi informare il lavoratore circa:
• la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
• le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
• il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.
Tra le norme introdotte ex novo in sede di conversione vanno, invece, segnalate quelle relative al lavoro agile, che tuttavia introducono un quadro normativo di non facile ricostruzione soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili.
In primo luogo, l’articolo 42, comma 3bis, proroga fino al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, per:
• i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia un genitore non lavoratore;
• i lavoratori dipendenti (c.d. fragili) che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.
In virtù dell’articolo 28bis del decreto viene invece prorogato fino al 30 settembre 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 (c.d. super fragili).
Per tali lavoratori è quindi riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione, e ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.
Il provvedimento interviene anche con ulteriori misure volte a ridurre il cuneo fiscale, che vanno quindi ad aggiungersi all’esonero contributivo parziale per i lavoratori dipendenti (articolo 39) e all’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023 per i lavoratori dipendenti con figli a carico (articolo 40).
In particolare, l’articolo 39bis, introdotto dal Senato, prevede, per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Sono state infine confermate le disposizioni relative a:
• l’incentivo per l’assunzione di giovani NEET nel secondo semestre del 2023 con contratti a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante;
• il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze a valere sulle risorse dei piani nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
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