La legge 215/2021, di conversione del decreto leggo 246/2021, ha introdotto a far data 21/12 ultimo scorso, un obbligo di comunicazione preventiva per l’utilizzo del lavoro occasionale. Con la nota n. 29 del 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono state specificate le modalità con cui è possibile adempiere all’obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale introdotto dal decreto fisco lavoro (si veda ns. circolare del 28/12/2021). L’obbligo è in vigore dal 21/12/2021 e riguarda sia i rapporti di lavoro occasionali nuovi che quelli già in essere e ancora perduranti. I termini entro cui procedere cambiano a seconda che si tratti di nuova stipula o di prosecuzione di contratto.
La succitata legge prevede l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione amministrativa, non diffidabile, che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Raccomandiamo alla nostra gentile clientela di inviare le comunicazioni via posta elettronica al seguente indirizzo dell’Ispettorato della provincia di Terni:
ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
La disposizione interessa solamente i lavoratori autonomi occasionali (ex art. 2222 c.c.)
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11/01/2022.
Termini e scadenze
Per i rapporti di lavoro occasionale in essere alla data dell’11/01/2022, nonché́ per i rapporti occasionali iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già̀ cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18/01/2022.
Per i rapporti instaurati a partire dal 12/01/2022, la comunicazione dev’essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità di comunicazione
La comunicazione deve essere effettuata, come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente, all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in base al luogo di prestazione, mediante SMS o (attualmente in attesa del modulo ufficiale via PEC).
I committenti devono conservare e esibire una copia della comunicazione.
La comunicazione dovrà contenere:
• luogo della prestazione;
• dati del committente e del prestatore;
• sintetica descrizione dell’attività;
• compenso
• data inizio prestazione e presumibile arco temporale della prestazione (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.