Aggiornamento protocolli sanitari

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Si comunica che sono stati aggiornati i protocolli sanitari (linee guida conferenza delle regioni del 01/12/2021 e ordinanza Min Salute 02/12/2021 (GU n. 290 06/12/2021)

Si allega il testo dell’ordinanza che riguarda, come di consueto:

Ristorazione e cerimonie

Attività turistiche e ricettive

Cinema e spettacoli dal vivo

Piscine termali e centri benessere

Servizi alla persona

Commercio

Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre

Parchi tematici e di divertimento

Circoli culturali, centri sociali e ricreativi

Convegni e congressi

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Sagre e fiere locali

Corsi di formazione

Sale da ballo e discoteche.

Rispetto alle indicazioni contenute nella precedente ordinanza del 29 maggio 2021 le principali differenze sono:

–              cade l’obbligo per molte categorie di definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita, per le attività di ristorazione e cerimonie, attività ricettive, stabilimenti balneari, convegni e congressi, corsi di formazione;

–              è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, salvo in caso di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio, per le attività di ristorazione e cerimonie, attività ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri termali, servizi alla persona, commercio al dettaglio, convegni e congressi e corsi di formazione e sale da ballo;

–              non esiste più l’obbligo, nei guardaroba, di riporre indumenti e oggetti personali in appositi sacchetti porta abiti per le attività di cerimonie, convegni e congressi.

Nel dettaglio, per quanto attiene alle specifiche attività:

Ristorazione e cerimonie

Obbligo del distanziamento oltre che per i clienti anche per il personale nel servizio a buffet, mentre non è più obbligatorio che i prodotti siano confezionati in monodose.

È consentita la modalità self-service nel rispetto delle distanze, tramite riorganizzazione degli spazi, con segnaletica a terra, barriere, ecc., in relazione alla dimensione dei locali, per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro durante la fila di accesso al buffet.

Non vi è più l’obbligo di assicurare il distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti durante l’accesso alla sede dell’evento.

I tavoli dovranno essere disposti in modo da assicurare il distanziamento, tra clienti di tavoli diversi, di almeno 1 metro anche negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors) ad eccezione delle persone che non sono soggette al distanziamento interpersonale.

Servizi alla persona

Nei centri massaggi e centri abbronzatura vanno organizzati gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, in modo da garantire la distanza di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate), o separare le postazioni con apposite barriere, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione FFP2).

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco)

La stanza o l’ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque

del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio.

Piscine termali e centri termali

Obbligo di adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.

Si riduce a 1 metro la distanza obbligatoria nelle aree spogliatoi e docce.

Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

Non è più previsto l’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Commercio al dettaglio

È obbligatorio predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi.

In caso di vendita di beni usati, non sussiste più l’obbligo di disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita.

Cinema e spettacoli dal vivo

È obbligatorio definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori in base alle disposizioni nazionali vigenti.

Non vi è più l’obbligo di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti durante l’accesso alla sede dell’evento.

Non è consentita la partecipazione a spettatori privi di posti a sedere numerati negli ambienti al chiuso.

In zona gialla, i posti a sedere, comunque individuati, dovranno prevedere un distanziamento minimo tra gli spettatori di almeno 1 metro.

Occorre garantire la frequente pulizia e disinfezione anche a fine giornata o al termine dell’evento.

Produzioni teatrali

Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, ecc.) deve indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione FFP2) quando non direttamente impegnato in scena.

Convegni e congressi

Decade l’obbligo del distanziamento tra un partecipante e l’altro per i posti a

sedere nelle sale convegno.

Sale da ballo

Sussiste l’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone: allo stato attuale, la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% di quella massima autorizzata al chiuso.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro.

Nell’attività di ballo, la distanza interpersonale deve essere di almeno 2 metri.

I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.