Allo scopo di concorrere alla corretta comprensione delle norme emergenziali emesse in occasione della seconda ondata dell’epidemia e quindi per evitare sia ostacoli ingiustificati alle attività economiche che contenziosi o elevazione di sanzioni, si trasmette copia della nota interpretativa della prefettura di perugia in accordo con la prefettura di terni su alcuni quesiti sollevati anche da confartigianato terni in relazione a vari aspetti. come più puntualmente espresso nella nota allegata, le prefetture dell’umbria tra l’altro chiariscono: è consentito svolgere attività o fruire di servizi non sospesi anche nel comune dove si svolge abitualmente la propria attività lavorativa (se diverso dal comune di residenza) gli spostamenti intercomunali sono consentiti nel rispetto del criterio della “contiguità territoriale” nel senso che è consentito spostarsi in altri comuni per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio, ma tali spostamenti devono essere motivati e non è ammissibile la motivazione della “mera comodità logistica” la motivazione “trasloco” è compresa nello stato di necessità che giustifica lo spostamento intercomunale gli esercizi nei centri commerciali che vendono prodotti per animali, limitatamente alla vendita di alimenti e farmaci per animali possono rimanere aperti nei festivi e prefestivi per quanto riguarda il dpcm del 3/11/2020 (permangono però i divieti aggiunti in umbria dall’ordinanza della presidente tesei) segnaliamo che riguardo al nostro quesito relativo al regime a cui sono sottoposte le attività artigianali nei centri commerciali segnatamente nei giorni festivi e prefestivi, le prefetture dell’umbria hanno ritenuto di sottoporre la questione alla presidenza del consiglio dei ministri. permangono per il momento questioni interpretative e fino alla risposta del governo, della quale daremo immediata notizia, si consiglia di attenersi all’interpretazione più restrittiva. allegato: risposte prefettura
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