Non sono previste ulteriori proroghe alla riscossione degli atti che hanno beneficiato della sospensione dei provvedimenti anti covid. dal 16 ottobre, a meno di novità, si riparte. riparte la riscossione che con il decreto agosto era stata differita al 15 ottobre 2020. il termine finale di sospensione precedentemente fissato al 31 agosto era stato prorogato fino alla fine dello stato di emergenza, ieri ulteriormente differito dal nuovo dpcm al 31 gennaio 2021. i pagamenti sospesi in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 dovranno essere onorati entro il 30 novembre 2020 ossia entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione. ricordiamo che la sospensione ha riguardato i seguenti atti: cartelle di pagamento; avvisi di accertamento esecutivi; avvisi di accertamento in materia doganale; ingiunzioni fiscali degli enti territoriali; nuovi avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali. dal 16 di ottobre riprenderanno, a meno di proroghe dell’ultimo momento, tutti gli accertamenti dell’agenzia delle entrate, nonché le ingiunzioni degli enti locali per i tributi di loro spettanza oltre alla riscossione attraverso il sistema dei pignoramenti. il ministro gualtieri ha parlato di una «grande gradualità» che secondo il governo dovrà guidare la ripresa dell’attività dell’agenzia delle entrate. secondo il ministro un nuovo rinvio avrebbe bisogno di coperture aggiuntive, che purtroppo non ci sono, perché le code dei pagamenti si ripercuoteranno sull’anno prossimo e il meccanismo incide sull’indebitamento netto. spetterà all’agenzia delle entrate il compito di modulare la ripartenza prevedendo un piano di azione. il ministro ha ricordato che non si tratta solo di pagamenti bloccati dalla crisi del covid ma anche di pagamenti precedenti, anche se i contribuenti interessati sono oggi vittime degli effetti economici della pandemia. è utile ricordare che a norma dell’art 514 del codice di procedura civile non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto 2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore; 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; 6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. infine, è utile sottolineare che l’agenzia delle entrate non può pignorare la prima casa purché: essa sia l’unico immobile di proprietà del debitore coincida con la sua residenza sia adibita a propria abitazione la stessa non sia di lusso ovvero accatastata nelle categorie a1, a8 e a9.
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