Saranno cancellati i debiti affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre euro il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sostegni, nel quale è stato incluso lo stralcio dei debiti presso l’agente della riscossione di importo fino a 5.000 euro con dei limiti ovvero: – il periodo di affidamento dei carichi, che è stato ridotto di cinque anni e riguarda solo i carichi affidati fino al 31 dicembre euro, solamente se hanno conseguito nel euro. euro alla data di entrata in vigore del decreto sostegni. al fine di verificare se un carico rientra o meno nella previsione del decreto, si deve tenere presente che il carico comprende sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e che si identifica con la partita di ruolo. la partita può essere, quindi, solo una parte dell’importo contenuto nella cartella di pagamento; d’altro canto, la partita è di norma costituita da più articoli di ruolo corrispondenti a diverse imposte (ad esempio un carico che deriva da un avviso di accertamento che contesta ires per 4.000, irap per ed iva per non rientra nello stralcio, perché costituisce una singola partita di importo superiore a 5.000 euro); – un valore originariamente superiore a 5.000 euro può essere stato ridotto per i pagamenti già effettuati fino alla data di entrata in vigore del decreto sostegni (anche con le varie versioni della rottamazione) e rientrare oggi nello stralcio. a questo proposito la norma precisa che rientra nello stralcio anche se è ancora compreso in una rateizzazione da rottamazione in corso, dal quale dovrà essere espunto. sono comunque esclusi dallo stralcio i carichi relativi a: – somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato; – crediti derivanti da pronunce di condanna della corte dei conti; – multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; – risorse proprie tradizionali dell’unione europea, di cui all’articolo 2, paragrafo euro. la soglia deve essere verificata: – per le persone fisiche, in riferimento all’anno 2019; – per i soggetti diversi, in riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. presumibilmente l’introduzione delle soglie di reddito non modificherà le modalità di effettuazione della cancellazione dei ruoli, che avverrà ancora in automatico, come già è stato per la cancellazione ex art. 4 d.l. 119/2018. comunque, le regole attuative saranno contenute in un decreto del ministero dell’economia e delle finanze che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto sostegni. 3) sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto sostegni fino all’emanazione del decreto del ministero dell’economia e delle finanze (con le regole attuative dello stralcio) resta sospesa la riscossione di tutti i carichi che potenzialmente rientrano nella disposizione che abbiamo fin qui esaminato. sono altresì sospesi i termini di prescrizione relativi a tali carichi. è importante che, nel frattempo, i contribuenti non paghino i debiti che potrebbero rientrare nello stralcio: l’attuale disposizione, infatti, non prevede la restituzione di quanto pagato anteriormente all’annullamento del carico (a differenza dell’omologa norma del d.l. 119/2018, che considerava non ripetibili i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della legge, consentendo di recuperare, anche tramite rimborso, quelli effettuati dopo). per ulteriori informazioni contattare i referenti gian marco scopertini e roberta cecchetti 0744 613311 – info@confartigianatoterni.it
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